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Maggio 2009
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| Il dolo nell’escussione di garanzie bancarie a prima richiesta nel commercio internazionale |
15 Maggio 2009 |
Il Tribunale di Alba, all’esito di un procedimento cautelare azionato da una società italiana, parte venditrice di un contratto di fornitura, contro un compratore romeno, con ordinanza 13 maggio 2009 ha inibito alla banca di appoggio del venditore ordinante il pagamento della garanzia bancaria a prima richiesta governata dalle “Norme uniformi per domande di garanzia” della Camera di Commercio Internazionale, pubblicazione n. 458, che il venditore aveva concesso al compratore in sede di conclusione del contratto, ritenendo documentalmente provata nella fattispecie la mala fede o dolo del compratore, e ribadendo dunque l’importante principio secondo cui la mala fede o dolo del beneficiario di una garanzia bancaria internazionale a prima richiesta, ove dimostrati in modo chiaro ed inequivoco con prova documentale, costituiscono motivo giustificativo a protezione del debitore ordinante della garanzia, per inibire alla banca il pagamento della garanzia stessa, in deroga al princio di astrattezza della garanzia bancaria rispetto alle obbligazioni contrattuali del rapporto sottostante, non potendo estendersi, anche per motivi di ordine pubblico, l’irrevocabilità della garanzia bancaria e l’indipendenza della medesima rispetto al rapporto causale sottostante sino a coprire il dolo, la frode o la malafede del beneficiario”.
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